A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17076/2011, che ha riconosciuto la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e della sentenza della Corte Cost.le n. 15/2012, che ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, riconoscendo alla norma in materia (Legge n. 662/1996, come interpretata dall'articolo 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010) una portata effettivamente interpretativa e, come tale, un'efficacia naturalmente retroattiva, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10763 del 4 maggio 2018 è tornata sulla questione.
Gli Ermellini hanno specificato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Tuttavia:
In definitiva, occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge - ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti - richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore dovrà essere iscritto alla gestione separata.
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