L’Agenzia delle Entrate, nella corposa circolare n. 16 del 16 giugno 2020, fornisce chiarimenti in merito al secondo anno di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
La circolare è composta da una parte generale, in cui vengono illustrate le novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019, e da due allegati che contengono uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni, con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno, ed un elenco degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019.
Nel documento di prassi, infatti, vengono analizzate tutte le novità in materia di Indici sintetici che sono state introdotte a partire dal Dm 24 dicembre 2019, fino ai più recenti cambiamenti introdotti dal Decreto “Rilancio, tenendo conto delle nuove regole relative alle modalità applicative previste per il periodo d’imposta 2019.
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate parte proprio dal considerare le novità inserite nel decreto di fine 2019, con il quale:
sono stati evoluti 89 Isa e aggiornati 3 indicatori territoriali;
è stata modificata la formula degli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa, e “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo;
è stata modificata la metodologia di stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio riguardante gli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili;
sono stati soppressi alcuni “Indicatori di anomalia”.
Tutto ciò è stato analizzato alla luce delle novità del successivo decreto Mef del 28 febbraio 2020, con il quale gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati integrati per tenere conto “di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
Sempre con il decreto di febbraio, è stata anche introdotta una nuova causa di esclusione dall’applicazione degli Isa: la fattispecie riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un Gruppo IVA. Tale esclusione è limitata al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Da ultimo, nella circolare n. 16/E, vengono considerate anche le recenti disposizioni riguardanti gli Isa, che sono contenute nell’articolo 148 del Decreto Rilancio. In particolar modo, tale disposizione focalizza l’attenzione sull’attività di analisi del rischio e sugli effetti dell’epidemia Coronavirus.
Infatti, per i soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, l’intervento degli Indici è finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19; mentre, per i soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020, l’intervento è finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli Isa.
Tra le novità sull’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, l’Agenzia si sofferma, soprattutto, sulla modifica del Coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.
La stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono state personalizzate per ogni singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, fornito dall’Agenzia come variabile “precalcolata”, che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici e che risulta calcolato sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative.
Tale modifica del Coefficiente individuale opera in modo da tenere conto dell’entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell’anno di riferimento rispetto al passato e dell’apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.
Di conseguenza, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell’anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del Coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.
Il secondo capitolo della circolare n. 16/E è dedicato alla modulistica, dal momento che proprio in seguito alle modifiche apportate al criterio di confronto dei ricavi/compensi dichiarati con quelli stimati, si è avvertita la necessità di rivedere anche i criteri di compilazione del quadro contabile dei modelli Isa.
Analogamente, in un ottica di riduzione degli adempimenti dichiarativi, che per gli Indici di affidabilità fiscale sono stati sensibilmente contratti rispetto a quelli relativi ai previgenti studi di settore, anche la modulistica approvata per il periodo di imposta 2019 risulta molto più snella.
Inoltre, proprio in virtù del suddetto processo di semplificazione, è stato eliminato l’obbligo di compilazione del modello Isa per alcune tipologie di contribuenti, che in precedenza erano tenute alla presentazione del modello studi di settore.
Con riferimento alla modulistica di quest’anno, si nota che i modelli ISA2020 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per la precedente annualità: risultano approvati 175 modelli con le relative istruzioni, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie: comparto agricolo, attività manifatturiere, comparto economico dei servizi, attività professionali e area commercio.
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