Ha il numero 15 la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2024, dedicata alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis, decreto legge n. 50 del 2017, per il periodo d’imposta 2023.
Nel documento si illustra l'evoluzione nella metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA, inclusa la revisione di 88 indici e l'aggiornamento complessivo di 175 indici, con l'obiettivo di migliorarne l'applicazione per il 2023, considerando anche gli impatti eccezionali su economia e mercati a causa delle tensioni geopolitiche.
A livello normativo, con il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, viene data importanza all’attività di revisione degli ISA per tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
Attualmente la classificazione Ateco sarà aggiornata con l'introduzione di una nuova versione, l'Ateco 2025, a partire dal 1° gennaio 2025. Questa revisione comporterà significative variazioni rispetto all'attuale classificazione Ateco (aggiornamento 2022).
Le variazioni previste influenzeranno sia le descrizioni dei codici di attività sia i codici stessi, e riguarderanno tutti i livelli della classificazione, da sezioni a sottocategorie.
Ecco alcune delle modifiche più significative:
Queste modifiche comporteranno una revisione anticipata di 15 Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2024, così distribuiti:
In totale, per il 2024, ci saranno:
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Totale: 100 ISA. |
La necessità di una revisione anticipata per questi 15 ISA, già confermati con un decreto ministeriale del 18 marzo 2024 per il periodo di imposta 2023, emerge in risposta alle modifiche introdotte dalla revisione NACE Rev. 2.1, che influenzeranno l'Ateco 2025.
In particolare, gli ISA legati al commercio al dettaglio dovranno incorporare quelli del commercio ambulante, seguendo un nuovo approccio basato sul tipo di vendita.
Inoltre, l'ISA G61U includerà tutte le forme di intermediazione dei servizi.
Questo riassetto porterà a un totale di 172 ISA applicabili per il 2024, rispetto ai 175 del 2023.
Nella finalità di potenziare sempre più il patrimonio dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, sono stati semplificati gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA.
Per il periodo d’imposta 2023, sono stati messi a disposizione le seguenti variabili utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore aggiunto per addetto” dell’ISA DG37U:
“Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti”;
“Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti”.
Il decreto legislativo n. 1/2024 contiene novità in tema di termini per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti):
Con riferimento al regime premiale, sono stati previsti i seguenti benefici:
In merito a tali soglie, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 22 aprile 2024 che ha individuato i livelli di affidabilità che consentono ai contribuenti di accedere al regime premiale.
La circolare n. 15 del 25 giugno 2024 riporta delle utili tabelle.
Beneficio |
Riferimenti Normativi |
Criterio di Accesso ai Benefici |
Punteggio ISA p.i. 2023 |
Punteggio Medio ISA pp.i. 2022 e 2023 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti fino a €50,000 per l'IVA e €20,000 per IIDD e IRAP |
Articolo 9-bis, lettera a del decreto |
Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva (CFR circolare n. 17/E del 2 agosto 2019) |
8 |
8,5 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti fino a €70,000 per l'IVA e €50,000 per IIDD e IRAP |
Articolo 9-bis, del decreto |
9 |
9 |
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Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA fino a €50,000 |
Articolo 9-bis, lettera b del decreto |
8 |
8,5 |
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Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA fino a €70,000 |
Articolo 9-bis, del decreto |
9 |
9 |
Beneficio |
Riferimenti Normativi |
Criterio di Accesso ai Benefici |
Punteggio ISA p.i. 2023 |
Punteggio Medio ISA pp.i. 2022 e 2023 |
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative |
Articolo 9-bis, lettera c del decreto |
Società non operative escluse dalle disposizioni specifiche |
9 |
9 |
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi |
Articolo 9-bis, lettera d del decreto |
Esclusione da accertamenti basati su analisi presuntive |
8,5 |
9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento |
Articolo 9-bis, lettera e del decreto |
Anticipazione dei termini per l'accertamento fiscale |
8 |
N/A |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo |
Articolo 9-bis, lettera f del decreto |
Condizionato a che il reddito accertabile non superi i due terzi del dichiarato |
9 |
9 |
NOTA BENE: È importante ricordare che, come stabilito dall'articolo 2 della legge n. 130 del 31 agosto 2022, i contribuenti che hanno ricevuto un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta prima della presentazione del ricorso, godono di esenzioni specifiche nella prestazione delle garanzie in caso di ricorso contro atti amministrativi.
In risposta a domande ricevute riguardanti l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) alle attività agrituristiche che iniziano durante l'anno fiscale, è essenziale sottolineare il ruolo della partita IVA. La partita IVA, aperta per le operazioni agricole prima dell'inizio dell'agriturismo, stabilisce che l'avvio di quest'ultima non rappresenta un nuovo inizio attività ai fini degli ISA. Questo è cruciale perché il momento di apertura della partita IVA per l'agricoltura preesiste a quello dell'agriturismo, e quindi, l'agriturismo non è considerato un nuovo inizio ma piuttosto un'estensione dell'attività agricola.
Per offrire una guida chiara, le condizioni sotto cui l'agriturismo può influenzare l'applicazione degli ISA sono suddivise in due categorie principali, basate sulla natura del reddito generato dall'attività agricola:
1. Quando l'attività agricola produce reddito agrario (conforme all'articolo 32 del TUIR), l'anno di inizio dell'agriturismo è escluso dall'applicazione degli ISA. Questo periodo è considerato il primo anno fiscale in cui l'agriturismo, un'attività che genera reddito d'impresa, si aggiunge all'esistente attività agraria. L'agriturismo in questo caso non innesta l'applicazione degli ISA per quell'anno poiché coincide con l'inizio di un'attività che estende un'altra già fiscalmente definita.
2. Quando l'attività agricola produce reddito d'impresa si hanno due ipotesi:
Con riferimento alla modulistica, si segnala il nuovo rigo F08 nel quadro F, campo 2: è dedicato all’“Adeguamento valore esistenze iniziali (art. 1, c. 78, L. 213/2023)”.
Ciò permette di avvisare che si è proceduto all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (c.d. rottamazione del magazzino) ai sensi dell’articolo 1, commi 78-85, della L. n. 213/2023.
Diversamente, si sarebbero attivati erroneamente gli indicatori elementari che avrebbero segnalato una discrepanza tra il valore delle scorte iniziali e quello delle scorte finali dell'anno fiscale precedente. Tale discrepanza emergerebbe dal confronto tra il valore delle esistenze finali al 31 dicembre 2022 e quello delle esistenze iniziali rettificate al 1° gennaio 2023.
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