La circolare n. 6/E del 4 giugno 2021 fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al Decreto legge n. 50 del 2017.
Il 2020 è stato il terzo anno di applicazione di tali indici di affidabilità fiscale, ma anche quello in cui gli operatori economici hanno subito le conseguenze economiche negative prodotte dalla diffusione del Covid-19. Proprio per tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus, gli ISA (riferiti a tale periodo d’imposta) sono stati oggetto di una profonda revisione, al fine di garantirne una corretta applicazione.
In particolare, sono stati previsti nuovi correttivi straordinari Covid-19 e nuove cause di esclusione. È da evidenziare come tali modifiche siano state inserite senza l’introduzione di ulteriori oneri dichiarativi per i contribuenti.
La circolare n. 6/E/2021 si compone di una parte generale introduttiva e di alcune parti specifiche di approfondimento delle tematiche più rilevanti riguardanti l’ultimo anno.
Nella prima parte vengono analizzate:
le nuove cause di esclusione;
la revisione straordinaria degli ISA in applicazione;
i correttivi Covid-19.
Le nuove cause di esclusione, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021, prevedono che siano esonerati dall’applicazione degli ISA 2021 i contribuenti che:
hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività.
Tuttavia, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, sulla base delle suddette nuove cause di esclusione, dovranno comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.
Saranno, cioè, tenuti ad allegare il modello alla dichiarazione dei redditi ed inviarlo ai soli fini statistici, anche se per loro è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali, previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
Per gli altri contribuenti non soggetti all’esonero e, quindi, obbligati alla compilazione e anche “al calcolo” degli indicatori, è stato fatto un intervento di revisione straordinaria per tener conto degli effetti economici della pandemia, specificando che per essi sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità alle mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020.
In particolare, sono stati predisposti alcuni appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel 2020.
I correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
la contrazione della produttività settoriale stimata sulla base delle analisi effettuate dalla Sose;
le giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
la riduzione del valore dei ricavi/compensi nel 2020 rispetto al 2019 riferite al singolo contribuente;
la riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente);
la variazione della forza lavoro dipendente del settore Isa sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte Inps.
Nella circolare n. 6/E, inoltre, viene posta l’attenzione sulla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, correlati alla presentazione dei modelli ISA.
Vengono evidenziati, in tre specifici paragrafi, gli elementi di novità presenti:
nei modelli ISA 2021;
nelle variabili cosiddette precalcolate rese disponibili dalla stessa Agenzia;
nel software di calcolo “Il tuo ISA 2021”.
Per tutti e tre questi aspetti vengono indicate le soluzioni semplificate messe a disposizione dei contribuenti con l’obiettivo di ridurre l’onere correlato all’adempimento dichiarativo degli Indicatori.
Relativamente ai modelli, viene indicato che sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).
Come per le due annualità precedenti, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2020 occorre procedere all’acquisizione dei dati resi disponibili dalla Agenzia delle Entrate (cosiddette “variabili precalcolate”). Con riferimento a queste ultime, specifica l’Agenzia che i soggetti cui non si applicano gli ISA, ma sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, possono esimersi dalla consultazione e acquisizione dei dati “precalcolati”.
Infine, sempre in un’ottica di semplificazione degli adempimenti correlati alla dichiarazione dei dati ISA, è stata messa a punto, per la campagna dichiarativa 2021, una nuova funzionalità del software “Il tuo ISA 2021”, che consente di importare alcune delle informazioni relative a dati contabili, già dichiarate utilizzando il software “RedditiOnLine”, all’interno dei quadri RE, RF e RG dei modelli Redditi 2021.
Gli ISA oggetto di evoluzione per il periodo d’imposta 2020 sono 87.
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