In arrivo lettere di compliance ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023, a coloro che l'hanno presentata senza compilare il quadro VE, o a chi l'ha compilato indicando operazioni attive per meno di 1.000 euro. Queste comunicazioni o saranno inviate digitalmente al domicilio digitale del contribuente o saranno visualizzabili nel cassetto fiscale del sito dell'Agenzia.
NOTA BENE: L'invio tempestivo delle suddette comunicazioni mira a fornire ai contribuenti l'opportunità di presentare una dichiarazione tardiva, piuttosto che ometterla completamente, permettendo così di beneficiare delle condizioni più favorevoli previste dal ravvedimento operoso.
A darne notizia l’Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento n. 264078/2024 del 12 giugno 2024, firmato dal Direttore Ruffini, a compimento di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il provvedimento, infatti, attua le disposizioni dell'articolo 1, comma 636, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, stabilendo le modalità con cui vengono fornite al contribuente e alla Guardia di finanza, tramite strumenti informatici, informazioni su fatture elettroniche emesse e corrispettivi giornalieri trasmessi.
Il documento di prassi, oltre ad indicare gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti, stabilisce anche le modalità con cui le stesse informazioni vengono rese note e le procedure attraverso le quali i destinatari possono comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti o circostanze non precedentemente noti, oltre che le modalità per correggere errori o omissioni al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse.
Le lettere di anomalia, inviate dall'Agenzia delle Entrate, rappresentano uno strumento importante per garantire la corretta presentazione delle dichiarazioni IVA da parte dei contribuenti.
Le comunicazioni sono destinate ai soggetti passivi IVA che:
Ogni lettera di compliance contiene dati essenziali: il codice fiscale del contribuente, la denominazione o i dati anagrafici personali, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice dell'atto e il periodo d'imposta di riferimento.
Inoltre, se pertinente, viene indicata la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa, oppure, in assenza di presentazione, la data di elaborazione della comunicazione stessa.
L'obiettivo di queste lettere è, dunque, duplice:
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni essenziali per i contribuenti attraverso modalità digitali, sicure e accessibili.
In particolare, le informazioni, relative alle dichiarazioni IVA e altre questioni fiscali pertinenti, sono trasmesse ai contribuenti mediante la Posta Elettronica Certificata (PEC)
Queste comunicazioni sono recapitate al domicilio digitale del contribuente e, in aggiunta, possono essere consultate direttamente dal contribuente all'interno del "Cassetto fiscale", disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Questo strumento offre un accesso immediato e continuo alle informazioni fiscali pertinenti.
Inoltre, le informazioni sono accessibili anche attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi", facilitando ulteriormente il monitoraggio e la gestione delle proprie responsabilità fiscali.
Se viene confermata una violazione effettivamente commessa, il contribuente è tenuto a regolarizzare la propria situazione fiscale.
Di seguito, le casistiche che si possono presentare.
I contribuenti che non hanno inoltrato la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 hanno la possibilità di mettersi in regola presentando la dichiarazione entro novanta giorni dalla data del 30 aprile 2024. In questo caso, dovranno effettuare il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ridotte, come stabilito dall'articolo 13, comma 1 lettera c, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione IVA per lo stesso periodo ma hanno riscontrato errori o omissioni, possono procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Questo documento deve essere accompagnato dal versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni, anch'esse ridotte secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
NOTA BENE: Si ricorda che le sanzioni ridotte dovute per le cosiddette violazioni prodromiche devono essere pagate autonomamente attraverso il meccanismo del ravvedimento.
E’ bene osservare, inoltre, che tali comportamenti possono essere adottati indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata identificata o che siano stati avviati procedimenti come accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo amministrativo, a meno che non sia stata ricevuta una notifica di atto di liquidazione, di imposizione di sanzioni o, più in generale, di accertamento. Questa regola vale anche in caso di ricevimento di comunicazioni di irregolarità secondo quanto stabilito dagli articoli 36-bis e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica rispettivamente del 29 settembre 1973, n. 600, e del 26 ottobre 1972, n. 633, oltre agli esiti del controllo formale previsto dall'articolo 36-ter dello stesso decreto del 29 settembre 1973, n. 600.
I contribuenti, infine, hanno la possibilità di richiedere informazioni o di segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non precedentemente noti. Questo può essere fatto direttamente o tramite intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni, come specificato nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.
Le modalità per effettuare tali richieste o segnalazioni sono dettagliate nella comunicazione ricevuta dal contribuente stesso. È importante notare che la Posta Elettronica Certificata utilizzata per inviare la comunicazione non è abilitata a ricevere risposte, quindi non può essere usata per inviare tali informazioni all'Agenzia.
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