Si segnalano due nuove pronunce della Corte di cassazione in tema di licenziamento per giusta causa, entrambe depositate il 28 ottobre 2021.
In un caso – oggetto dell’ordinanza n. 30458/2021 - il recesso disciplinare era stato irrogato per irregolare tenuta della contabilità.
Ad una lavoratrice erano stati contestati tre addebiti, il primo dei quali ritenuto di particolare gravità per il suo carattere intenzionale, in quanto volto ad alterare, per rimediare a mancate tempestive registrazioni contabili, la regolare tenuta della contabilità aziendale.
Secondo i giudici di merito i fatti accertati, unitariamente valutati, avevano integrato gli estremi della giusta causa di recesso.
La Suprema corte ha definitivamente confermato il licenziamento della lavoratrice, sul rilievo dell’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso dalla stessa sollevati.
Il secondo giudizio – su cui la Corte si è espressa con ordinanza 30510/2021 – riguardava l’impugnazione di un licenziamento per giusta causa comminato a seguito di un episodio di aggressione verbale e fisica commessa da un lavoratore nei confronti di un collega di lavoro.
In tale vicenda, i giudici di gravame aveva ritenuto che la sanzione del recesso fosse sproporzionata, posto che l'aggressione si era verificata a seguito di continue provocazioni da parte del collega di lavoro, ed avevano conseguentemente applicato la tutela di cui al comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come riformulato dalla Legge n. 92/2012.
Al dipendente, ossia, era stata riconosciuta un’indennità risarcitoria ma non la reintegrazione sul posto di lavoro e per questo motivo lo stesso aveva sollevato ricorso in sede di legittimità.
La Cassazione ha aderito alle conclusioni della Corte d’appello, la quale, nel respingere il gravame del prestatore, aveva escluso che la condotta in esame potesse essere sanzionata con una misura conservativa.
La Corte di merito, infatti, aveva considerato che la condotta ascritta al dipendente, pur non rientrando tra quelle indicate dal contratto collettivo di settore per l'applicazione della misura espulsiva, era comunque da ritenersi di particolare gravità e tale da legittimare l'adozione di un licenziamento disciplinare, integrando la fattispecie del "diverbio litigioso tra colleghi con passaggio alle vie di fatto" espressamente prevista da molti contratti collettivi tra le infrazioni specifiche passibili di punizione in tal senso.
Per gli Ermellini, in definitiva, la valutazione di gravità del fatto, tale da ricondurlo nel novero delle condotte punibili con la sanzione espulsiva e da determinarne l'esclusione dall'area di applicazione delle misure conservative, risultava adeguatamente compiuta e sorretta da congrua motivazione.
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