Irragionevole durata del processo. Il danno patrimoniale va provato

Pubblicato il 22 maggio 2015 Con sentenza n. 10524 depositata il 21 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni soggetti, volto ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni da essi subiti a causa della irragionevole durata di un giudizio civile instaurato diversi anni prima.

La Corte d'Appello aveva accertato l'irragionevole ritardo nella definizione del giudizio per una durata di 17 anni (computati su una durata complessiva di 30 anni) e condannato l'Amministrazione convenuta al pagamento di una somma a titolo di equo indennizzo.

Avverso tale decisione tuttavia, si dolevano i ricorrenti, tra le altre censure, come la Corte territoriale non avesse minimamente preso in considerazione la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da essi avanzata.

Relativamente a tale ultima censura la Cassazione – senza di necessità di rinvio nel merito – ha chiarito che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in forza del principio di causalità adeguata, il danno economico può ritenersi collegato al ritardo, solo se sia effetto immediato e diretto di tale eccessiva durata, sulla base di una normale sequenza causale.
 
La natura indennitaria dell'obbligazione in questione, infatti, esclude solo la necessità di accertare l'elemento soggettivo della violazione e non anche l'onere del ricorrente, di provare che la lesione alla sua sfera patrimoniale sia una conseguenza immediata e diretta della violazione medesima.

Deve pertanto escludersi nella fattispecie – ha concluso la Cassazione – che la irragionevole durata del processo in questione, possa costituire di per sé stessa la causa del pregiudizio patrimoniale addotto dai ricorrenti, trattandosi di pregiudizio chiaramente riferibile allo stesso oggetto accertato nel giudizio presupposto.
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