Per determinare la base imponibile dell'imposta Irap, il principio di derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull'inerenza dei costi medesimi, “attraverso la correttezza della loro appostazione nel conto economico alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali”.
Quanto detto, ai sensi della formulazione dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 446/1997, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, della Legge 244/2007, che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15115 dell’11 giugno 2018, ha individuato come applicabile “ratione temporis” rispetto alla specifica controversia che si è trovata a decidere.
La Commissione tributaria regionale, nella specie, aveva confermato la decisione di accoglimento delle ragioni di una Spa contribuente, oppostasi ad un avviso di accertamento per IRAP relativa all’anno di imposta 2010, avviso con cui l’Ufficio finanziario aveva disconosciuto alcuni costi, perché non documentati, relativi a servizi “intercompany”.
Contro questa decisione, l’Agenzia aveva promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando, come unico motivo, che la CTR non avesse fatto corretta applicazione del principio di derivazione, ai sensi del quale i componenti positivi e negativi ai fini Irap sono agganciati alle voci rilevanti del conto economico.
In quest’ultimo conto – secondo il Fisco – i giudici regionali avevano omesso di rilevare che figuravano costi non adeguatamente documentati e per questo motivo il conto economico stesso non poteva dirsi redatto in conformità al principio di veridicità di cui all’articolo 2423 del Codice civile.
Doglianze, queste, che il Supremo collegio ha ritenuto manifestamente fondate in ragione del potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare al contribuente l’assenza di inerenza dei costi sostenuti ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap.
La decisione della CTR, in definitiva, è stata cassata, in accoglimento del ricorso erariale, ed è stato disposto un nuovo rinvio alla Commissione regionale, in diversa composizione, che, nello statuire, dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra richiamato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".