Irap esclusa con un collaboratore

Pubblicato il 11 maggio 2016

Sezioni Unite su Irap

Relativamente al presupposto per l’imposizione dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

Il relativo accertamento spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato.

E’ questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016.

Per la Suprema corte, in particolare, il medesimo limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy