Accolto, dalla Cassazione, il motivo di ricorso sollevato da un contribuente, oppostosi ad un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.
Questi si era rivolto ai giudici di legittimità a seguito della conferma di tale avviso da parte della Commissione tributaria regionale.
Tra le altre doglianze, il ricorrente aveva lamentato una violazione e falsa applicazione dell’articolo 50, comma 2 del DPR n. 602/1973, posto che, nella specie, era decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento sulle quali si fondava l’avviso e, conseguentemente, sarebbe stato necessario notificargli prima un’intimazione di pagamento.
La Suprema corte, con ordinanza n. 18964 dell’11 settembre 2020, ha ritenuto fondato tale motivo di doglianza, riconoscendo che l’Ufficio non aveva rispettato l’obbligo di notificare un’intimazione di pagamento all’interessato, ai sensi del menzionato art. 50.
Gli Ermellini hanno in proposito ricordato come anche se l’ipoteca prevista dall’art. 77 del DPR n. 602/1973 possa essere iscritta senza di necessità di procedere alla notifica dell’intimazione, nel caso in esame non era stata fatta applicazione dei principi che impongono, in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
Per come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine al fine di consentirgli di presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
Va quindi ritenuto che l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli articoli 41, 47, e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Questo, fermo restando che “l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
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