Il testo di conversione del DL Sostegni bis (DL n. 73/2021) ha aggiunto l’articolo 65bis dedicato alla creazione di un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
Pertanto, con il Fondo in argomento si intende valorizzazione il patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, anche a seguito della crisi economica che ha colpito il paese a causa del dilagare del Coronavirus.
Il funzionamento del Fondo prevede che venga riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti privati che detengono a qualsiasi titolo immobili storici per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro degli stessi; il bonus è pari al 50% delle spese rimaste a carico delle persone fisiche. L’importo massimo complessivo ammonta a 100.000 euro.
Posto il limite che l’immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
La norma istitutiva stabilisce che l’utilizzo del credito avvenga tramite compensazione (articolo 17, D.Lgs, n. 241/1997) a decorrere dal riconoscimento dello stesso; l’agevolazione non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico o detrazione prevista dal TUIR.
Anche il presente beneficio, in luogo dell’utilizzo diretto, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Dovrà essere emanato un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il dicastero dell'Economia e delle Finanze, contenente le procedure per l'accesso al Fondo da parte degli aventi diritto.
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