Il conduttore di un immobile in locazione ad uso non abitativo non può pretendere la restituzione delle spese sostenute per interventi strutturali sull'edificio - ancorché dipese da vizi sopravvenuti e ritenute d’urgenza per la staticità dell’edificio medesimo - qualora le clausole contrattuali escludano qualsiasi rimborso per eventuali modificazioni murarie.
Così la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto la richiesta di una società conduttrice volta al rimborso, da parte del locatore, delle ingenti spese sostenute a fronte di presunti vizi occulti rinvenuti nell'immobile condotto.
La sopravvenuta situazione di precarietà statica (nella specie, rischio di collasso dell’immobile) – ha precisato il Supremo Collegio - non incide sulla volontà originariamente espressa nel contratto, potendo solo, semmai, dar luogo a modificazioni dell’operatività del sinallagma in ordine a precisi obblighi delle parti, ma senza condurre ad un cambio interpretativo dell’accordo.
Al più –conclude la Corte con sentenza n. 10896 del 26 maggio 2016 –avrebbe potuto legittimare azioni specifiche previste dalla disciplina sulle locazioni, ma non l’unilaterale violazione delle clausole contrattuali.
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