L’agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento riguardante il bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La risoluzione n. 46/2019 precisa che la mancata comunicazione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione non comporta la decadenza dall’agevolazione.
Il tema è quello degli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; la norma richiede che sia trasmessa telematicamente all’Enea un’apposita comunicazione, in relazione agli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, che comportano un risparmio energetico.
La risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 richiama la nota MiSE prot. n. 3797/2019, con la quale è stato specificato che l’invio all’Enea delle informazioni, pur essendo obbligatorio per il contribuente, non determina, in sua mancanza, la perdita del diritto alla detrazione, in quanto non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.
A conferma di quanto detto, si cita il decreto interministeriale 41/1998, riguardante la materia di controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni, il quale all’articolo 4 reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata comunicazione all’Enea delle informazioni richieste non fa perdere il diritto alle detrazioni.
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