Interventi di risparmio energetico. Bonus salvo anche senza comunicazione all’Enea

Pubblicato il 19 aprile 2019

L’agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento riguardante il bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La risoluzione n. 46/2019 precisa che la mancata comunicazione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione non comporta la decadenza dall’agevolazione.

La legge non contempla, tra le cause di decadenza, la mancata comunicazione

Il tema è quello degli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; la norma richiede che sia trasmessa telematicamente all’Enea un’apposita comunicazione, in relazione agli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, che comportano un risparmio energetico.

La risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 richiama la nota MiSE prot. n. 3797/2019, con la quale è stato specificato che l’invio all’Enea delle informazioni, pur essendo obbligatorio per il contribuente, non determina, in sua mancanza, la perdita del diritto alla detrazione, in quanto non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.

A conferma di quanto detto, si cita il decreto interministeriale 41/1998, riguardante la materia di controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni, il quale all’articolo 4 reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata comunicazione all’Enea delle informazioni richieste non fa perdere il diritto alle detrazioni.

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