Interpello nuovi investimenti, presto una circolare con nuovi indirizzi interpretativi

Pubblicato il 28 giugno 2022

Posta in pubblica consultazione dall’Agenzia delle Entrate la bozza di una circolare sui nuovi indirizzi interpretativi sull’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti.

E’ stata scelta la forma dei quesiti per esaminare e affrontare gli aspetti procedurali dell’interpello sui nuovi investimenti, che rappresenta un importante strumento per i soggetti, nazionali o esteri, che vogliono effettuare in Italia investimenti rilevanti, al fine di conoscere preventivamente il parere dell’Agenzia sul loro corretto trattamento fiscale.

Fino al 15 settembre 2022, gli operatori interessati potranno visionare i quesiti sul sito delle Entrate e inviare le loro risposte all'indirizzo email dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Interpello sui nuovi investimenti, cos’è

L’interpello sui nuovi investimenti è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.

Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un’istanza unitaria, quesiti riconducibili ad una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), nonché presentare istanze dirette ad individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto.


L’istanza d’interpello deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all’Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione del business plan che può prevedere sia operazioni di asset deal e che di share deal.

L’istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest’ultimo caso a condizione che l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività commerciale o comporti operazioni aventi come target imprese.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela.

L’istanza può essere dichiarata inammissibile dalle Entrate, che non potrà così formulare alcun parere, al ricorrere di alcune determinate condizioni.

Interpello sui nuovi investimenti, disciplina normativa

L’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti è stato regolato dall’articolo 2 del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147. Tale disciplina è stata completata dalle disposizioni di attuazione previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016 (Decreto Attuativo).

In seguito l’Agenzia delle Entrate ha emanato una prima circolare – la n. 25 del 1° giugno 2016 – con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative per la gestione dell’interpello sui nuovi investimenti.

A più di sei anni dall’introduzione dell’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, l’Agenzia ha avvertito la necessità di un completamento della disciplina; pertanto ha avviato la pubblica consultazione, in italiano ed in inglese, nella forma di quesiti, di quella che sarà la futura circolare esplicativa sull’istituto in oggetto.

Prossima circolare sui nuovi investimenti, quesiti in consultazione

Con i quesiti posti in consultazione pubblica, l'Agenzia intende acquisire spunti, criticità, esigenze di chiarimenti da parte degli operatori e, più in generale, individuare eventuali ostacoli alla presentazione delle istanze e ai profili istruttori.

Si tratta di 21 domande concentrate su 9 diversi aspetti:

  1. investimenti rilevanti
  2. investimenti effettuati all’estero e in Italia
  3. requisito delle ricadute occupazionali e soggetti che concorrono a integrarlo
  4. requisito delle ricadute occupazionali nelle situazioni di crisi d’impresa
  5. soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza
  6. preventività dell’istanza in caso di esistenza di una stabile organizzazione
  7. coordinamento tra interpello nuovi investimenti, procedura di accordi preventivi e adempimento collaborativo
  8. benefici addizionali connessi alla presentazione dell’istanza di interpello
  9. pluralità di risposte a fronte di un’unica istanza di interpello sui nuovi investimenti.

Bozza circolare Entrate, novità

Rispetto a quanto previsto nella circolare attuale, secondo cui l’investimento deve essere rilevante nel territorio nazionale (paragrafo 2.1 circolare 25/E/16), uno dei quesiti alla base della nuova pubblicazione apre alla possibilità di investimenti di entità economiche non localizzate in Italia. A tal proposito, si dovrà chiarire come possa garantirsi il vincolo col territorio italiano e quali possano essere le tipologie di investimento.

Altro tema trattato dai quesiti è quello delle ricadute occupazionali, che costituiscono uno dei presupposti d’accesso.

Un dubbio è se possano essere considerate anche le ricadute su soggetti terzi e se questi debbano conferire mandato all’istante, anche se non sono interessati alle ricadute fiscali.

Ancora, potrebbe essere preso in considerazione anche un eventuale “non decremento”, con riferimento a soluzioni a crisi d’impresa che scongiurino licenziamenti o il ricorso alla cassa integrazione.

Infine, nel quesito 5, viene chiesto quali sono i soggetti legittimati a presentare l’istanza in base al decreto attuativo e se, eventualmente, ve ne siano degli altri.

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