Intermediari alla cassa per l’imposta di bollo speciale sui capitali rientrati

Pubblicato il 14 luglio 2012 Ultimo giorno utile – lunedì 16 luglio 2012 – per il versamento dell'imposta di bollo sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni per gli intermediari bancari e finanziari che operano per conto dei soggetti che hanno aderito allo "scudo fiscale"(articolo 19, commi 6 e seguenti del decreto legge 201/2011).

Si tratta dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria una tantum sui prelievi del 2011 delle attività finanziarie detenute all'estero.

Per quanto concerne l’imposta di bollo speciale annuale, le aliquote da applicare sono le seguenti: 10 per mille per il 2011, 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille per le annualità seguenti.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate in via definitiva dal conto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione e che per questo motivo non risultano più "segretate", si applica una tantum, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy