Alla Sezione tributaria civile della Corte di cassazione è stato chiesto se l’espressione “acquisto dell’unità immobiliare” di cui all’articolo 13 bis, primo comma, lettera b) del DPR n. 917/1986 ricomprenda l’acquisto non solo della proprietà immobiliare, ma anche di altri diritti reali relativi all’immobile.
L’articolo richiamato è quello secondo cui dall’imposta Irpef possa essere detratto un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui garantiti da ipoteca, su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso.
Orbene, secondo i giudici di legittimità, le interpretazioni sia sistematica che secondo ratio legis della disposizione in oggetto inducono a ritenere che il riferimento “all’acquisto dell’unità immobiliare”, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non possa che indicare un acquisto di un diritto reale, quale che sia – compreso, quindi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione – in grado, per il suo modo di essere, di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 22191 del 3 novembre 2016, pronunciata dalla Suprema corte nell’ambito di una controversia in cui un soggetto aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile ed aveva costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente, il quale aveva acceso un mutuo ipotecario i cui interessi passivi erano stati oggetto delle controversia.
Nella specie, è stato ritenuto che la Commissione tributaria regionale che si era pronunciata nel merito della vicenda, avesse errato nel ritenere che il beneficio sopra riferito fosse stabilito dalla legge solo per il caso dell’acquisto, e quindi solo a favore del titolare del diritto di proprietà sull’immobile, al quale non poteva essere assimilato il titolare di un diritto di usufrutto o di altro diritto reale di godimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".