Con la risoluzione n. 342 del 4 agosto 2008, l’Agenzia delle entrate interviene sul regime Irap per le imprese (capogruppo) bancarie, confermando la piena deducibilità degli interessi passivi, se riferibili all’attività caratteristica di assunzione e gestione delle partecipazioni. La deducibilità resta dunque esclusa per le società non qualificabili tali. Il rimando normativo è all’articolo 6 del dlgs n. 446/1997, con specifico riferimento alla modalità di calcolo del rapporto di detraibilità (pro rata) e alla definizione di capogruppo cui è riferibile il vantaggio fiscale.
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