Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori vanno cumulati ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" anti-usura?
Qual è l'ambito di applicazione e validità della c.d. "clausola di salvaguardia" utilizzata nei contratti di finanziamento per evitare lo sforamento del tasso di interesse oltre le soglie di legge?
Con sentenza n. 26286 del 17 ottobre 2019, la Terza sezione civile della Cassazione ha enunciato alcuni principi di diritto in tema di interessi bancari e accertamento della relativa usurarietà, al fine di rispondere alle diverse questioni giuridiche rilevate nell’ambito di una causa in cui un risparmiatore aveva dedotto l’illegittimità degli interessi concretamente applicatigli dalla banca.
In primo luogo, gli Ermellini si sono soffermati sulla diversa natura, nei rapporti bancari, degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori contrattualmente previsti, percepiti in presenza di presupposti diversi ed antitetici.
Hanno così spiegato che gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione del mutuante mentre gli interessi di mora hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Proprio perché diversi – hanno precisato - essi non si possono cumulare fra loro.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo per individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
La Suprema corte ha quindi sottolineato che anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura.
Ne consegue che, qualora la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" di cui all'art. 2 della Legge n. 108/1996, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, del Codice civile.
Rispetto a queste considerazioni – si deduce nella decisione - non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia".
Secondo la Cassazione, infatti, “poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996”.
In ogni caso, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria - per stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario.
Per gli interessi convenzionali di mora – ha poi continuato il Collegio di legittimità - trovano contemporanea applicazione sia l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che prevede la nullità della pattuizione oltre il "tasso soglia" con presunzione assoluta di usurarietà, sia l'art. 1384 cod. civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo.
Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti di queste disposizioni in quanto nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.
L’ultimo inciso riguarda la previsione della cosiddetta clausola di salvaguardia.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, l'inserimento, nell’ambito del rapporto bancario, di quest’ultima clausola, in forza della quale – viene spiegato - l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura, “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca”.
Detta obbligazione si sostanzia nell'impegno dell’istituto di credito di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Così, nell’ipotesi di contestazione di interessi usurari, spetta alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere di provare di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
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