Interclusione cessata Stop servitù

Pubblicato il 09 maggio 2016

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 8913 del 4 maggio 2016, hanno precisato che la causa estintiva della servitù di passaggio nell’ipotesi di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche qualora sia stata convenzionalmente costituita.

Non vi è, ossia, possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come ad esempio l’alienazione del fondo o la divisione del medesimo.

A fronte delle condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva, il carattere coattivo del vincolo deve quindi presumersi anche se essa trovi origine in un titolo contrattuale, salvo il caso in cui non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

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