Intercettazioni illegali inutilizzabili anche nelle fasi preventive

Pubblicato il 10 aprile 2010
La Corte di cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza n. 13426 del 9 aprile 2010, si è pronunciata in materia di intercettazioni statuendo l'importante principio secondo cui le risultanze di acquisizioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'articolo 271 del Codice di procedura penale, così come le prove inutilizzabili a norma dell'articolo 191 del Codice di procedura penale, in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, “non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione”.

Poiché, in particolare, il legislatore ha stabilito sia l'inutilizzabilità dei risultati che la distruzione delle intercettazioni nei casi previsti dal richiamato articolo, se ne deve dedurre — precisa la Corte — “che nelle ipotesi normativamente indicate, la volontà perseguita dalla legge è stata quella di escludere, non soltanto sul piano giuridico, ma financo su quello della materialità degli atti, qualsiasi possibilità di legittima fruizione di quelle acquisizioni”.
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