Nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2023, è stato approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto legge recante disposizioni urgenti in vari ambiti, comprese norme in materia di processo penale, processo civile e di contrasto agli incendi boschivi.
Il provvedimento - decreto legge n. 105 del 10 agosto 2023 - ha trovato spazio nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto ed è vigente dall'11 agosto.
Le norme approvate introducono un aumento delle pene editali, minime e massime, per il reato di incendio boschivo.
Nel dettaglio, la pena minima per il delitto di incendio boschivo passa da quattro anni a sei anni di reclusione per la fattispecie di incendio doloso e da uno a due anni di reclusione per la fattispecie di incendio colposo.
E' introdotta, a seguire, una nuova circostanza aggravante, ad effetto speciale dell’ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto "con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri".
Vengono previste, in altri termini, aggravanti ad effetto speciale per chi commette il reato con abuso delle proprie funzioni di pubblico ufficiale o comunque di incaricato di fatto.
Le ulteriori misure introdotte sono volte al contrasto della criminalità organizzata, per come evidenziato dal Guardasigilli, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa di fine seduta.
A tal fine è stata estesa, a nuovi reati, la possibilità di effettuare intercettazioni secondo la disciplina speciale prevista nelle indagini per un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.
Tale disciplina viene resa applicabile anche a fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata, consistenti sia in reati tipicizzati sia in reati che risultino aggravati dalla finalità di terrorismo o dall'utilizzo dei metodi mafiosi.
Sono coinvolti, in particolare, i delitti, consumati o tentati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure i delitti commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni tipiche della mafia o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.
L'articolo 4 del Decreto- legge n. 105/2023 contiene disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati.
Si prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso.
Disposto, però, un esonero dalla partecipazione al corso di formazione: i magistrati che nel medesimo periodo di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato.
Per finire, è stato adottato un provvedimento che, su richiesta dei procuratori della Repubblica e della Direzione nazionale antimafia, mira a garantire la sicurezza e la certezza dei dati delle intercettazioni attraverso un intervento di riorganizzazione puramente tecnologico.
Si prevede, a tal fine, l’istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a realizzare, per le attività d’intercettazione, più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi.
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