Integrazioni salariali Covid-19: 5 circolari e 14 messaggi non sono sufficienti a chiarirne la disciplina

Pubblicato il 16 luglio 2020

Nell'ambito delle conseguenze economiche ed occupazionali correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19 il Governo, con molteplici provvedimenti normativi, ha tentato di mantenere i livelli occupazionali pre-crisi, elargendo e prevedendo una pluralità di bonus, indennità, sussidi, sostegni e sospensioni di versamenti per imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Come noto, ogni misura varata passa al vaglio di Ministeri ed Enti Pubblici che, a loro volta, provvedono ad emanare le istruzioni operative sulle concrete modalità di attuazione.

Tra tali previsioni vi rientrano, certamente, le disposizioni straordinarie in materia di integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni di attività accusate dalle imprese e direttamente riconducibili all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tutto ebbe inizio con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, dedicato alle sole "zone rosse" e, da quel momento, non sono stati sufficienti i chiarimenti delle oltre venti indicazioni ministeriali ed amministrative, dedicate alla farraginosa disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, nelle quali devono barcamenarsi aziende e professionisti del settore.

Ad oggi, l'ultimo provvedimento emanato, la Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, ripercorrendo la disciplina dei tre decreti legge di interesse in materia di integrazioni salariali, non ha ancora completato l'intero iter di attuazione, nonostante la maggior parte delle imprese interessate volga al termine della concessione straordinaria richiesta. 

 

Integrazioni salariali e periodi richiedibili

Come noto, l'art. 68, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha modificato l'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che i datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", per una durata di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di nove settimane.

Altresì, con il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, potranno essere richieste ulteriori quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

Pertanto, la durata massima del trattamento di integrazione salariale richiedibile è pari a complessive 18 settimane considerando, cumulativamente, tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. "zone rosse", per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

 

La disciplina delle ulteriori cinque settimane

Come indicato al paragrafo 1.1 della Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane, con causale "COVID-19 Nazionale", per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

In tal senso, l'impresa, ove debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, dovrà compilare ed inviare unitamente alla stessa il file excel, debitamente convertito in formato .pdf, allegato al Messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 2101, quale documento valido ai fini autocertificativi, ai sensi dell'art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il predetto file in formato excel deve ritenersi utilizzabile anche per le domande di concessione dell'assegno ordinario. Invero, nonostante il precedente Messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489, rendesse noto che le aziende rientranti nel campo di applicazione dell'assegno ordinario - FIS dovessero utilizzare uno specifico format di prossima pubblicazione per la richiesta del residuo non fruito delle precedenti nove settimane concesse, la Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, consente, sia per il consuntivo CIGO che l'Assegno Ordinario, la possibilità di utilizzare il file allegato al predetto Messaggio del 21 maggio scorso.

A tal fine, si rammenta che, per ottenere il residuo delle settimane fruite, dovranno essere conteggiate tutte le giornate di lavoro nelle quali almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione dell'attività e dividere tale risultato per cinque o per sei, a seconda dell'orario contrattuale prevalente nell'unità produttiva.

La predetta modalità di accesso alla proroga delle ulteriori cinque settimane lascia ampiamente perplessi, sia alla luce dei probabili errori sistematici degli applicativi dell'Istituto, secondo cui non possono essere presentate due domande con medesimo periodo, causale e beneficiari, sia tenuto conto del precedente orientamento espresso nel Messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489. Invero, al punto 2) del predetto Messaggio, "coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime [...] fino a concorrenza del numero massimo di nove. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino ad un massimo di quattordici complessive (9+5). Possibilità, questa, che appare preclusa alla luce dell'ultima arrivata circolare n. 84. Ulteriori dubbi attanagliano, dunque, gli operatori del settore, specie per coloro che hanno già presentato la richiesta delle ulteriori cinque settimane tralasciando eventuali residui imputabili alle giornate di festività cadenti nei mesi di aprile, maggio e giugno.

A porre ulteriori perplessità si aggiunge il parere rilasciato dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro 6 luglio 2020, n. 7020, secondo cui non è possibile, attraverso un'unica istanza, richiedere contestualmente l'assegnazione delle cinque ulteriori settimane previste dal Decreto Rilancio e delle settimane residue alle prime nove inizialmente concesse, risultando propedeutica all'istanza di proroga l'intera fruizione del primo periodo concesso.

 

Accordo si, accordo no

La Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, torna indietro in merito all'obbligo di accordo sindacale per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

Nel ricordare che l'art. 19 di originaria formulazione aveva già previsto l'obbligo, poi rimosso in sede di conversione e reintrodotto dall'art. 68, comma 1, Decreto Rilancio, di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Parti sociali, l'Istituto previdenziale, dapprima scevro di interesse alla verifica degli obblighi sindacali posti dalla norma, ha previsto un apposito campo obbligatorio relativo alla dichiarazione di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra.

Diversamente, con particolare riguardo [...] ai Fondi di solidarietà (bilaterali?) i cui regolamenti subordinano l'accesso all'assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, l'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, non esonera le imprese dal predetto obbligo, dovendo far riferimento ai singoli regolamenti che istituiscono i relativi Fondi.

 

Assegno ordinario e ANF

Rinviate alla prossima circolare le indicazioni amministrative per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i Fondi gestiti dall'INPS. Difatti, in applicazione dell'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo novellato dall'art. 68, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ai beneficiari dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

La disposizione dovrà trovare applicazione sia con riferimento al FIS che ai Fondi di solidarietà di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con cui si ritiene debbano essere illustrate le ulteriori modalità di pagamento.

 

Aziende che hanno esaurito le settimane richiedibili

Le imprese che hanno esaurito interamente le 18 settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale" possono fare ricorso alle prestazioni ordinarie a sostegno del reddito nei termini individuati dal Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

A titolo esemplificativo, la richiesta di accesso alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti ovvero per mancanza di lavoro/commesse, anche qualora riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica, potrà essere accolta nei limiti di fruizione delle regole ordinarie:

La previsione di accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, non sorretti da causale riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'attuale contesto di preclusione ex lege di recesso dai rapporti di lavoro instaurati continua ad alimentare i dubbi di costituzionalità dell'art. 46, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 80, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla libertà d'iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Carta Costituzionale.

 

Revoca dei licenziamenti e trattamento di integrazione salariale

Nell'intenzione perseguita dal Governo di sostenere anche i lavoratori licenziati nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020, il comma 1-bis, art. 80, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che "il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti [...] abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

In tale ambito, ai sensi della Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, i datori di lavoro che rientrano nella suddetta fattispecie potranno presentare domande integrative di accesso al trattamento per i lavoratori per cui sia stato revocato il licenziamento, purché sia rispettato il limite massimo delle 18 settimane complessive.

 

 

QUADRO NORMATIVO

INPS - Circolare 10 luglio 2020, n. 84

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