I genitori non possono vietare ai propri figli la frequentazione di corsi obbligatori, solo perché li ritengono contrari alla loro fede religiosa. L’integrazione dei minori nel contesto sociale in cui vivono - in particolar modo se, come nella specie, stranieri - assume difatti prevalenza rispetto al credo religioso.
E’ quanto enunciato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, con sentenza depositata il 10 gennaio 2017 (ricorso n. 29086/12), rigettando il ricorso di due genitori di cittadinanza svizzera ma di origine turca, che avevano vietato alle due figlie minori di frequentare i corsi di nuoto obbligatori secondo il sistema scolastico elvetico, in quanto misti.
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