Integrazione salariale per emergenza climatica: le istruzioni Inps

Pubblicato il 29 luglio 2024

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore di questi giorni, e della conseguente incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l’Inps definisce nel messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia quelli che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)

Causale “ordine di pubblica autorità”

Questa causale si applica nei casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia stata disposta da un'ordinanza emessa da una pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda o ai lavoratori.

In tali circostanze, i datori di lavoro devono indicare nella relazione tecnica gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività.

NOTA BENE: Non è necessario allegare l'ordinanza stessa alla domanda, ma è fondamentale riportarne gli estremi per consentire una corretta valutazione della richiesta.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche delle limitazioni previste nelle stesse.

È possibile richiedere l'integrazione salariale per “evento meteo” qualora le temperature elevate non consentano il regolare svolgimento delle attività lavorative.

In questi casi, è necessario attestare nella relazione tecnica l'avvenuta sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate e riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità.

Assegno di integrazione salariale del FIS e fondi di solidarietà bilaterali

Procedura di richiesta

La procedura per richiedere l'assegno di integrazione salariale al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali richiede una serie di passaggi e la presentazione di documentazione dettagliata.

  1. La descrizione dell'attività lavorativa interessata.
  2. Le modalità di svolgimento delle lavorazioni.
  3. Le condizioni specifiche che hanno reso necessario il ricorso all'integrazione salariale.

Eventi meteo e temperature elevate

Definizione di "evento meteo"

Un "evento meteo" è definito come una condizione climatica eccezionale che impedisce il normale svolgimento delle attività lavorative.

Nel caso di temperature elevate, un evento meteo è riconosciuto quando le temperature superano i 35°C.

Tuttavia, anche temperature pari o inferiori a 35°C possono essere considerate, se la temperatura percepita risulta essere più elevata a causa di specifiche condizioni lavorative, come la mancanza di ombreggiatura o l'utilizzo di attrezzature che generano calore.

Valutazione della temperatura percepita

La valutazione della temperatura percepita può essere influenzata da diversi fattori, tra cui:

Le domande di integrazione salariale devono considerare questi fattori per fornire una valutazione completa delle condizioni lavorative; a tale scopo, i datori di lavoro devono redigere una relazione tecnica che non solo attesti le temperature elevate, ma descriva anche l'attività lavorativa svolta e le condizioni specifiche che influenzano la temperatura percepita.

Come presentare le domande

Termini

Il termine per la presentazione delle domande è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha causato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

Ad esempio, se l'evento si è verificato nel mese di giugno, la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.

Informativa sindacale

Anche se non è richiesta un'informativa preventiva, i datori di lavoro devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, la durata prevedibile del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Questa comunicazione deve avvenire anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Inoltre, per le aziende appartenenti ai settori dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei, l'informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Relazione tecnica

La relazione tecnica deve essere redatta in modo dettagliato e includere i seguenti elementi essenziali:

Tabella riassuntiva

Tipi di integrazione salariale

CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali

Causale per sospensione ordinata

"Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori"

Documentazione richiesta

Indicazione nella relazione tecnica degli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o riduzione delle attività

Temperature elevate

Causale "evento meteo" per "temperature elevate"; la prestazione è riconosciuta con temperature >35°C o con temperatura percepita superiore

Ordinanze pubbliche

Prestazioni riconosciute per i periodi e le fasce orarie indicate nelle ordinanze

Richieste sovrapposte

Non è possibile presentare due domande distinte per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili

Relazione tecnica

Deve attestare la sospensione/riduzione dell’attività per temperature elevate e riportare gli estremi dell’ordinanza

Bolletini meteo

Non devono essere allegati; sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto

Valutazione umidità

Il tasso di umidità è considerato per la temperatura percepita

Valutazione delle domande

Basata su adeguati elementi informativi e descrizione delle attività sospese o ridotte

Applicazione alle lavorazioni al chiuso

Le indicazioni valgono anche per lavorazioni al chiuso non beneficiate da ventilazione o raffreddamento

Lavoro in agricoltura (CISOA)

Causale "avversità atmosferiche" per sospensione; "CISOA eventi atmosferici a riduzione" per riduzione

Eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

Le causali "sospensione per ordine pubblico" e "evento meteo" sono considerate EONE

Non richiesti per EONE

Anzianità di 30 giorni di lavoro, pagamento del contributo addizionale, informativa sindacale preventiva

Termine presentazione

Ultimo giorno del mese successivo a quello dell’evento

Informativa sindacale

Comunicazione successiva alle RSA/RSU e articolazioni territoriali delle associazioni sindacali

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