Inquadramento previdenziale, il CSC individua l’aliquota INPS

Pubblicato il 07 maggio 2020

Il datore di lavoro, nel trasmettere la domanda di iscrizione all’INPS, ha l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007. Il codice ATECO è strutturato in modo dettagliato in funzione della classificazione statistica di tutte le attività economiche. In particolare, l’INPS associa a ciascuna attività un codice statistico contributivo (CSC). Si tratta di un codice alfanumerico in cui le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri, che vanno da due fino a sei cifre, rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni dei settori stessi.

In base al CSC sono assegnate all’impresa le aliquote contributive relative all’attività svolta e alle assicurazioni cui è soggetta e anche eventuali codici di autorizzazione, tipici di un particolare regime contributivo o di un beneficio di sgravi e riduzioni.

Con la circolare n. 1 dell’11 marzo 2020, l’INL ha fornito precise e dettagliate indicazioni affinché il personale ispettivo possa verificare in sede di controllo che l’inquadramento attribuito dall’INPS sia coerente con l’effettiva attività lavorativa riscontrata.

Inquadramento previdenziale, modalità di esecuzione dell’attività ispettiva

Nell’ambito dell’attività di vigilanza il personale ispettivo dovrà, innanzitutto, verificare la corrispondenza tra CSC, codice ATECO ed effettiva attività esercitata.

A tale fine, gli ispettori potranno fare riferimento alla tabella comparativa contenuta nella circolare n. 80/2014 in modo tale che, verificata l’attività concretamente esercitata, si potrà individuare il codice ATECO di riferimento e il corrispondente CSC.

L’indagine ispettiva andrà svolta valutando in particolare i seguenti elementi:

Inquadramento previdenziale non corretto, cosa fare?

Laddove l’Ispettore reputi l’inquadramento previdenziale non corretto, dovrà attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi – ex tunc – sia che disponga per il futuro – ex nunc) è adottato dal Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l’azienda.

Pertanto, la proposta formulata dall’ispettore di modifica dell’inquadramento – corredata da una relazione dettagliata e motivata – va sempre indirizzata al Direttore della sede INPS competente alla gestione del rapporto, anche nel caso in cui l’accertamento ispettivo sia stato condotto in un luogo diverso.

Il Direttore provinciale INPS competente, verificata l’esistenza dei presupposti legittimanti la variazione, adotterà il provvedimento di modifica dell’inquadramento, notificandolo al datore di lavoro. Avverso il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 50 della L. n. 88/1989, il datore di lavoro può presentare ricorso amministrativo al Presidente dell’INPS entro 90 giorni dalla notifica.

Inquadramento previdenziale non corretto, ricalcolo dei contributi

Dopo il provvedimento di modifica dell’inquadramento, il personale ispettivo abilitato ad operare sui flussi Uniemens potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento, riportandolo nel verbale conclusivo dell’accertamento.

In tali casi, afferma la circolare, appare opportuno affiancare gli ispettori INL che si trovino al cospetto di ipotesi di possibile reinquadramento dell’impresa, con personale ispettivo INPS.

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