Covid. Cig, rettifica dei termini

Pubblicato il 06 aprile 2022

Con il messaggio 6 aprile 2022, n. 1530, l’Istituto Previdenziale comunica il differimento dei termini decadenziali dei trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale 2021.

L’articolo 11-bis del DL n. 146/2021, convertito, ha introdotto nuove misure in materia di termini procedurali per i trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo differisce il termine decadenziale relativo all’invio delle domande di accesso alle prestazioni in oggetto, nonché di trasmissione dei dati utili per il conguaglio, per il pagamento o il saldo degli stessi.

Le disposizioni si applicano entro il limite di spesa pari a 10 milioni di euro, per l’anno 2021.

Nel comunicato, l’Istituto previdenziale rettifica parzialmente quanto esposto nel messaggio del 23 dicembre 2021, n. 4624, e dispone che il termine di decadenza - differito al 31 dicembre 2021 – trova applicazione esclusivamente per le autorizzazioni comprese tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021.

Si specifica che gli eventuali conguagli esposti nei flussi, con competenza fino a dicembre 2021, verranno considerati validi e saranno accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

Per quanto concerne la possibilità di procedere alla trasmissione di flussi regolarizzativi, rimane valido quanto stabilito dal messaggio n. 4624/2021 relativamente ai datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre il termine di scadenza originario e per i quali la relativa nota di rettifica è stata già inviata al Recupero Crediti.

In tal caso, i predetti flussi regolarizzativi potranno essere inviati entro il 30 aprile 2022, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.

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