Con il messaggio del 19 gennaio 2023, n. 316, l’Istituto Previdenziale rende nota la misura delle aliquote del contributo al Fondo di integrazione salariale a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023.
Si rammenta che, entro il 31 dicembre 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avevano l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni che prevedevano l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che hanno almeno un dipendente.
NOTA BENE: Il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà è stato prorogato al 30 giugno 2023.
In caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e hanno l’obbligo di versare il contributo ordinario al medesimo Fondo i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dai rispettivi decreti.
A partire dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato nel seguente modo:
Non opererà più, difatti, la riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, che era vigente per i soli periodi di competenza 2022.
A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, e si attribuisce il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.
Devono dare comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”, le imprese che:
Nell’ambito della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro sono tenuti al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore).
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