INPS. Le istruzioni sui flussi extraUE degli stagionali 2014
Pubblicato il 24 aprile 2014
L’INPS, con messaggio n.
4224 del 22 aprile 2014, ha fornito chiarimenti sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014, per le esigenze, in particolare, del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Posto che il DPCM
12 marzo 2014 prevede, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2014, una quota massima di
ingressi per 15.000 (di cui 3.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome, l’Istituto ha evidenziato che con la circolare del Ministero del Lavoro n.
2204 del 9 aprile 2014, si è proceduto all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del DPCM citato.
Il messaggio si sofferma, altresì:
- sulle modalità di
presentazione delle istanze;
- sulla
modulistica;
- sull’
istruttoria delle domande,
evidenziando che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la possibilità per gli
imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della
soglia minima di reddito richiesta dall’art. 1-ter della Legge n.
102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di poter ricondurre la
capacità economica non esclusivamente al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.
Infine, l’INPS ha ricordato che, al fine di semplificare la procedura e contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs. n.
109 del 16 luglio 2012), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della
comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n.
510 dell’1 ottobre 1996, convertito con modificazioni nella Legge n.
608 del 28 novembre 1996.