Con il messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto previdenziale rende noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, arrivando così a 2 punti percentuali.
L’incremento opera sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera l’importo di 2.692 euro al mese maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio pari a 2 punti percentuali, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, ove sia inferiore o uguale al suddetto limite, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, ove sia inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva venissero erogati nei singoli mesi la riduzione opererà distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) nel rispetto del limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima a condizione che l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12).
Per evitare un trattamento differenziato nel caso di eventuali rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno, il massimale dei ratei di tredicesima dovrà essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione.
Nel caso in cui siano state presentate più denunce individuali per lo stesso lavoratore, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile e ove non superi l'importo mensile di 2.692 euro, lo sgravio potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Per il lavoratore che svolge attività lavorativa presso distinti datori di lavoro, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà sempre di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
Non si applica l’esonero al prestatore di lavoro che, cessata l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022, riceve nell’anno 2023 le competenze di fine rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.). Nei confronti del prestatore che cessa il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022, laddove lo stesso dovesse ricevere non si applicherà l’esonero in commento su tali erogazioni.
La riduzione contributiva trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l’erogazione della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro.
Per l’esposizione dell’esonero spettante si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 43/2022, valide fino al mese di competenza settembre 2022.
L’Istituto fornisce ulteriori precisazioni in merito ai codici già in utilizzo:
A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, per fruire dell’esonero in commento, i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:
Per l’esposizione del rateo della tredicesima mensilità bisogna:
Per la piena fruizione dell’esonero relativo alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, dovranno esporre il valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le predette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
Per l’integrazione del rateo della tredicesima mensilità bisognerà indicare nell’elemento <CodiceCausale> il valore “L097”.
Rimangono valide le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 43/2022.
Con riferimento allo sgravio nella misura del 2% relativo alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per la fruizione dell’esonero nella misura dello 0,8% applicando la nuova misura del 2%.
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