Per la richiesta di accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) per lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nella domanda integrativa non è necessario indicare i lavoratori già presenti nella precedente istanza, ma solamente i lavoratori aggiuntivi. In alternativa, l’azienda ha la possibilità di annullare la prima domanda, ovvero chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne un’altra per il totale dei lavoratori.
A chiarirlo è il CNO dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato n. 3586 del 20 aprile 2020, nel quale vengono riportate le riposte pervenute dall’INPS all’esito di un tavolo tecnico tra i rappresentati dell’INPS e gli esponenti dei CdL dedicato alle misure emergenziali introdotte dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
Per quanto concerne le modalità di calcolo delle settimane di CIGO e FIS, l’INPS ricorda che l’unità di misura sono le settimane afferenti all’unità produttiva. Quindi, l’azienda ha a disposizione nove settimane all’interno delle quali decide chi inserire o meno in CIG.
Ciò significa che in presenza di 100 lavoratori, se si inoltra una domanda per uno solo e per nove settimane, i restanti 99 non ne avranno più diritto, in quanto si saranno consumate tutte le settimane a disposizione. In questo caso, l’unica possibilità per l’azienda per far rientrare i lavoratori esclusi sarebbe quella di integrare la domanda già presentata, o annullarla completamente, inviando una PEC alla Sede INPS territorialmente competente.
Questo criterio permette all’azienda di calcolare con precisione, a consuntivo della CIGO/FIS richiesta, quanti giorni di cassa integrazione sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, e che si potranno richiedere con una nuova domanda.
In merito alle modalità di liquidazione degli ammortizzatori sociali, le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto dovranno provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori esclusivamente tramite il “modello SR41”.
Pertanto, ove i periodi di integrazione salariale interessino una frazione di mese:
Si precisa inoltre che, nel caso di prestazione richiesta a pagamento diretto, in presenza di cassa integrazione ordinaria o FIS a zero ore per tutti i lavoratori in forza, al fine di evitare scoperture contributive, l’azienda è tenuta a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa con dipendenti e la successiva ripresa di attività.
In merito alla sospensione dei contributi, l’INPS chiarisce che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori, al netto di agevolazioni e sgravi.
Pertanto, se sono previste quote associative canalizzate tramite Uniemens, le stesse devono essere versate alle scadenze di legge ordinarie, non essendo state interessate dai provvedimenti di sospensione.
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