Con circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, l’INPGI ha fornito istruzioni in merito a:
Per quanto concerne i minimali 2016, l’Istituto ha comunicato che, poiché l’indice di variazione annuale dei prezzi al consumo comunicato dall’ISTAT è pari allo 0,1%, per il momento non sono rivalutati i minimali e massimali retributivi, che restano, quindi, confermati nella misura vigente per l’anno 2015.
Relativamente all’anno 2016, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente è pari a € 45.896,00.
L’importo, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.825,00.
Conferma, inoltre, la circolare INPGI n. 1/2016 che il versamento del contributo ha cadenza mensile.
Fatta eccezione per l’aumento dell’1% dell’aliquota IVS posta a carico del datore di lavoro, per l’anno 2016 sono, per il momento, confermate le aliquote contributive vigenti nell’anno 2015, sia per la Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO che per la Gestione previdenziale separata di cui al D.Lgs n. 103/96.
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