L’INL, con la nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal DL n. 9/2020 e dal DL n. 11/2020, che hanno effetti anche sulle attività istituzionali di competenza dell’Istituto.
Il decreto legge n. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, ha previsto una serie di sospensioni che interessano:
i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
i termini e il rinvio delle udienze processuali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota dell’11 marzo, conferma la sospensione dei suddetti termini, offrendo al contempo qualche altra precisazione.
Riguardo al differimento dei versamenti si specifica che: sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento e di addebito di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, invece, riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto alcun rimborso.
Tale disposizione, specifica la nota, per espressa previsione delle norme, vale solo nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza e la sede legale od operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020.
L’INL evidenzia come tanto il DL n. 9/2020 quanto il successivo Dl n. 11/2020 prevedano la sospensione di tutte le udienze relative ai procedimenti civili e penali fino al 31 marzo, con poche eccezioni. A tal proposito, si specifica che “il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Sempre fino al 31 marzo, sono - di conseguenza - sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione collegato ai suddetti procedimenti.
Su tutto il territorio nazionale è, poi, disposta la sospensione fino al 31 marzo:
del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali; comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
dei termini per gli adempimenti contrattuali;
dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
Di conseguenza, specifica l’INL, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020, tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione.
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