Come promesso, alle prime indicazioni operative contenute nella nota 31 luglio 2024, n. 1357, già oggetto dell’Approfondimento del 29 agosto 2024, fa seguito la recente nota 17 settembre 2024, n. 6774, inerente all’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, l’INL ritiene assoggettabili alla nuova diffida amministrativa di cui agli artt. da 1 a 6 del decreto legislativo n. 103/2024.
Premesso che la diffida amministrativa è esclusa per le violazioni che costituiscano reato, per quelle inerenti all’inottemperanza alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro ovvero per le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo massimo astrattamente superiore alla soglia di 5.000 euro, il suo ambito di applicazione trova, altresì, ulteriori limiti nella misura in cui la contestazione sia ritenuta sanabile e che il trasgressore non sia stato oggetto di ulteriori violazioni nel corso del quinquennio precedente.
Nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, la nota in argomento contiene, in allegato, il modulo di verbale di diffida amministrativa da utilizzare per invitare il trasgressore ovvero l’obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione”.
Sono confermate le attese. Concordemente con quanto sostenuto dai primi commentatori della norma, l’ambito di applicazione della nuova diffida amministrativa in ambito giuslavoristico appare estremamente ridotto.
Scartate, infatti, le violazioni in materia di salute e sicurezza, le violazioni in materia di orario di lavoro (D. lgs. n. 66/2003, ritenute non sanabili), la maxi-sanzione per lavoro nero, le fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, nonché le violazioni derivanti da vincoli dell’ordinamento europeo o del diritto internazionale, le sanzioni amministrative “senza limiti massimi”, l’applicazione della diffida amministrativa potrà trovare concretamente applicazione laddove vengano contestate inadempienze genericamente riferibili a:
Tutte le violazioni soggette alla diffida amministrativa sono consultabili in dettaglio in calce alla nota 17 settembre 2024, n. 6774.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".