INL, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

Pubblicato il 03 ottobre 2022

Con la nota del 30 settembre 2022, n. 1959, l’Ispettorato Nazionale Lavoro si conforma al nuovo orientamento previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2022, n. 26246, in merito al termine di prescrizione dei crediti di lavoro.

NOVITA': Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che il termine di prescrizione dei crediti del lavoratore – ove non risultino prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero - inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, in deroga al principio di cui all’art. 2935 del codice civile.

L’Ispettore, durante una diffida accertativa, dovrà considerare oggetto di diffida i crediti certi, liquidi ed esigibili, di cui il termine di prescrizione quinquennale decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più dal momento in cui il credito può essere fatto valere.

Pertanto, deve ritenersi in parte superata la nota del 23 gennaio 2020, n. 595, in cui l’INL affermava che la prescrizione di un diritto decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 del codice civile.

ATTENZIONE: Tale orientamento non trova applicazione per il pubblico impiego, in cui il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto di lavoro.

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