Ingresso personale extracomunitario, nulla osta semplificato

Pubblicato il 07 luglio 2022

Dallo scorso 22 giugno sono in vigore le procedure di rilascio semplificato del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, illustrate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022.

La normativa di riferimento

Le novità relative ai flussi di ingresso per lavoro in Italia, e la relativa semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, sono state introdotte dal D.L. n. 73/2022, che semplifica la verifica dei requisiti sull'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e quella sulla congruità del numero delle richieste.
Prima della domanda, infatti, tali controlli sono effettuati da consulenti del lavoro e dalle associazioni datoriali, che verificano la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero di dipendenti e il tipo di attività svolta dall'impresa.

Il nulla osta sarà rilasciato quindi, per tutte le domande presentate nell'ambito del decreto flussi 2021 e consentirà di svolgere attività lavorativa in Italia, con visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, rilasciato entro venti giorni dalla presentazione della domanda.
Il datore di lavoro può altresì assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia al 1° maggio 2022, anche se irregolari, se la presenza è verificata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione in sede di convocazione del datore e del lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Verifiche preventive e asseverazione

In relazione ai requisiti reddituali del datore di lavoro interessato, i consulenti del lavoro o le associazioni datoriali devono verificare il possesso, per ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, fermo restando che, comunque, la congruità della capacità economica va valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro e delle tabelle del costo medio orario del lavoro.
Per il settore agricolo sono oggetto di valutazione anche gli indici di capacità economica risultanti dalla dichiarazione IVA, il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.
Ulteriori elementi da acquisire sono:

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata asseverazione che il datore di lavoro produce con la richiesta di assunzione ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le domande già definite e relative alla annualità 2021.

Chi è escluso dalla verifica e dalla asseverazione

La verifica della congruità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza che intenda assumere un lavoratore straniero per la propria assistenza.
L’asseverazione è esclusa altresì per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei criteri economici richiesti dalla normativa. In tale ultimo caso, infatti, il rilascio dei nulla osta avviene sulla base della sola richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata, ai fini delle verifiche in questione.

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