Infortunio indennizzato anche in caso di rifiuto alla vaccinazione anti Covid

Pubblicato il 03 marzo 2021

L’Inail, nella risposta ad un quesito formulato da un Ospedale di Genova, fornisce chiarimenti sulla tutela assicurativa in caso di rifiuto da parte del personale infermieristico alla vaccinazione anti-Covid-19.

L’istante, chiede se e quali provvedimenti debbano essere adottati nei confronti del personale infermieristico che si è rifiutato di aderire al piano vaccinale anti-Covid, risultando successivamente contagiato, e, in particolare, se il contagiato abbia diritto alla copertura assicurativa.

Premesso che, sulla base del “principio di automaticità delle prestazioni” l’Istituto assicurativo tutela i lavoratori, nei casi di infortunio o malattia professionale, anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti, l’Inail nell’istruzione operativa del 1 marzo 2021 rammenta che “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Ne consegue che la tutela è esclusa nel caso di infortunio doloso ovvero di infortunio simulato.

Nel caso di specie, il rifiuto dei lavoratori ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid non si può configurare come assunzione di un rischio elettivo (comportamento illogico, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da indurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti l’attività lavorativa) tale da escludere la tutela assicurativa. Invero, non essendoci un obbligo specifico ad aderire alla campagna vaccinale, il rifiuto alla vaccinazione non costituisce condizione a cui subordinare la tutela assicurativa se l’evento si è verificato in occasione del lavoro.

Resta fermo l’accertamento della riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.

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