Rivalutate, con decorrenza 1° luglio 2019, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi. Per l’anno 2019, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,1%, che ha comportato la necessità di adeguare le prestazioni con Determina del Presidente INAIL n. 201 del 12 giugno 2019.
Con la circolare n. 30 dell’8 novembre 2019, l’INAIL ha fornito i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le seguenti misure retributive:
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 10.000 euro, ai sensi dell’art. 1, co. 1126. Lett. i) della L. n. 145/2018. La rivalutazione di tale assegno decorrerà dal 2020.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di 61.385,80 euro, secondo le seguenti percentuali:
Per il settore agricolo, la riliquidazione delle prestazioni tiene conto di quanto degli importi di seguito indicati:
Inoltre, l'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo, che ammonta a 545,02 euro.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli “170/I” e “171/I”. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" risultante dagli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
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