Il 12 ottobre 2016 entrerà in funzione il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all'INAIL e all'IPSEMA, nonché al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Tuttavia, tale obbligo scatterà dal 12 aprile 2017 in quanto, per il comma 1-bis del medesimo articolo 18, l'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di istituzione del SINP.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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