La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso dei genitori di una bambina, che avevano convenuto in giudizio sia il Ministero dell’istruzione che l’insegnante, per i danni occorsi alla figlia in seguito ad un infortunio avvenuto all'interno della scuola materna che la stessa frequentava.
In particolare – esponevano i ricorrenti – mentre la minore, su invito della maestra, si recava a riporre i materiali da disegno all'interno di un armadietto situato nel corridoio fuori classe, era stata travolta violentemente da un altro bambino, riportando una frattura particolarmente grave, per cui si era dovuta sottoporre ad intervento chirurgico, con residuati postumi invalidanti.
Il Tribunale aveva dapprima escluso la responsabilità sia dell’Amministrazione che dell’insegnante, riscontrando che il fatto dannoso, imprevedibile ed inevitabile, era avvenuto in un contesto calmo e disciplinato, che non richiedeva l’adozione di particolari cautele.
Responsabilità invece riconosciuta dalla Corte d’Appello, in riforma della prima pronuncia, che tuttavia aveva rigettato la domanda di risarcimento dei genitori per mancanza di prova in ordine al quantum della pretesa.
E la Cassazione, con sentenza n. 25491 del 13 dicembre 2016, ha dato conferma a tale ultima decisione, dando atto della tardività dell’istanza per la consulenza tecnica d’ufficio, nonché dell’avvenuto e non segnalato smarrimento della documentazione medica contenuta nel fascicolo, sulla base della quale si sarebbe dovuto valutare e quantificare il danno sofferto dalla minore.
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