Il riconoscimento della rendita Inail alla famiglia della vittima di un infortunio in itinere non toglie la possibilità che alla stessa vengano corrisposti danni patrimoniali dalla compagnia assicurativa.
Lo afferma la Corte di cassazione, con sentenza n. 21897 del 15 ottobre 2009, rigettando il ricorso presentato da un’assicurazione che non riteneva dover risarcire i danni patrimoniali e non derivanti dal sinistro in quanto i parenti già percepivano la rendita corrisposta dall’Inail; i danni, a parere della compagnia, andavano compensati.
Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo cui il percepire una rendita Inail per l’incidente in itinere avvenuto al lavoratore non elimina la possibilità che i familiari possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale dall’assicurazione, in quanto non è applicabile “la compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione”.
Pertanto in capo all’assicuratore permangono le conseguenze risarcitorie a causa della responsabilità civile per l’illecito avvenuto.
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