Antiriciclaggio. Corte Ue: no al libero accesso ai dati sui titolari effettivi

Pubblicato il 23 novembre 2022

Con sentenza depositata il 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla Direttiva antiriciclaggio n. 2018/843, con particolare riferimento alla disposizione ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico.

Si tratta della previsione di cui all’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva, modificativo dell’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della Direttiva 2015/849.

Secondo i giudici europei, tale norma è affetta da invalidità, in quanto l’ingerenza che essa determina nei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è limitata allo stretto necessario né proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

Informazioni su titolarità effettiva: va limitata la accessibilità al pubblico

Segnatamente, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della citata Carta.

Da un lato, infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo.

Dall'altro, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

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