Informazione non esaustiva? Assicuratore negligente

Pubblicato il 25 aprile 2015 Con riferimento ai contratti di assicurazione, il dovere di un'informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell'assicurato, sono doveri primari dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori.

Questi doveri scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice civile e la relativa violazione costituisce una condotta negligente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 8412 depositata il 24 aprile 2015.
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