Informazione non esaustiva? Assicuratore negligente
Pubblicato il 25 aprile 2015
Con riferimento ai
contratti di assicurazione, il
dovere di un'informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente
polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell'assicurato, sono
doveri primari dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori.
Questi doveri scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice civile e la relativa
violazione costituisce una
condotta negligente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.
E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione, nel testo della
sentenza n. 8412 depositata il 24 aprile 2015.