L'influencer è inquadrabile come agente di commercio se la sua attività promozionale per conto della società presenta gli elementi di stabilità, continuità e determinazione di zona, tipici del contratto di agenzia.
Questo inquadramento comporta l'obbligo, per la società commerciale, di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco per tali collaboratori.
E' quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024, nel fare luce sull'inquadramento legale degli influencer.
Analizziamo i dettagli del caso e le conclusioni del giudice del lavoro.
La vicenda su cui si è pronunciato il Tribunale di Roma vedeva contrapposti una società di vendita online e la Fondazione Enasarco.
La controversia riguardava l’inquadramento degli influencer ingaggiati dalla società e l'obbligo contributivo che l'Enasarco pretendeva per tali figure.
La società era stata raggiunta da un verbale di accertamento ispettivo con cui la Fondazione aveva qualificato i rapporti contrattuali con gli influencer come contratti di agenzia, imponendo il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni.
Secondo l'Enasarco, gli influencer svolgevano attività promozionale continuativa e stabile, equiparabile a quella degli agenti di commercio.
Per questo motivo, la Fondazione Enasarco aveva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali per gli influencer, in quanto considerati agenti di commercio.
Di diverso avviso la società commerciale che si era opposta al verbale di accertamento promuovendo ricorso davanti al Tribunale.
Il giudice ha analizzato vari aspetti per determinare l'inquadramento degli influencer come agenti di commercio, verificando se fossero presenti gli elementi tipici del contratto di agenzia.
In primo luogo, la continuità e stabilità del rapporto era confermata dalla regolare emissione di fatture da parte degli influencer per periodi prolungati, dimostrando un’attività non occasionale.
La comunità di follower degli influencer, inoltre, è stata considerata alla stregua di una "zona determinata", in linea con l’idea di una specifica area di mercato a cui gli agenti di commercio rivolgono i loro sforzi promozionali: anche se la promozione avveniva tramite piattaforme digitali, la comunità dei follower rappresentava il target di mercato dell'attività promozionale degli influencer.
La stessa attività promozionale svolta dagli influencer consisteva nella promozione e vendita di prodotti utilizzando codici sconto personalizzati, tracciabili attraverso le piattaforme social.
I compensi degli influencer erano basati sulle vendite effettivamente generate tramite codici sconto personalizzati, caratteristica tipica dei rapporti di agenzia.
Sebbene, infine, gli influencer svolgevano la loro attività in piena autonomia, questo non escludeva la configurabilità del rapporto di agenzia, che prevede comunque un certo grado di indipendenza operativa.
Tutti questi elementi hanno portato il giudice a concludere che gli influencer svolgevano un’attività di promozione continuativa e stabile, equiparabile a quella degli agenti di commercio.
Gli influencer, pertanto, erano inquadrabili come agenti di commercio con conseguente obbligo, per la società, di versare i contributi previdenziali ad Enasarco.
In conclusione, Il Tribunale ha respinto l'impugnazione presentata dalla società ricorrente e ha accolto la domanda riconvenzionale della Fondazione Enasarco.
La società di vendite online, ciò posto, è stata condannata a pagare un importo di oltre 90mila euro, comprensivo di contributi omessi al Fondo di Previdenza, sanzioni, interessi di mora, omessi versamenti e spese legali.
Sintesi del Caso | Una società di vendita online è stata raggiunta da un verbale di accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco, che ha qualificato i rapporti contrattuali con alcuni influencer come contratti di agenzia, imponendo il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni. La società ha contestato tale qualificazione e ha promosso ricorso davanti al Tribunale di Roma. |
Questione Dibattuta | L'inquadramento degli influencer come agenti di commercio e l'obbligo contributivo alla Fondazione Enasarco per tali figure. In particolare, si è dibattuto se le attività degli influencer possedessero i requisiti di stabilità, continuità e determinazione di zona, tipici del contratto di agenzia. |
Soluzione del Tribunale | Il Tribunale di Roma ha stabilito che gli influencer, in questo caso, possono essere inquadrati come agenti di commercio. La sentenza ha confermato l'obbligo per la società di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco, condannandola a pagare oltre 90mila euro, inclusi contributi omessi, sanzioni, interessi di mora e spese legali. |
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