Infedele patrocinio anche dopo la conclusione del giudizio

Pubblicato il 04 ottobre 2010
La Sesta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 34375 del 23 settembre 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di appello gli avevano confermato la condanna per infedele patrocinio nei confronti di tre clienti; lo stesso, in particolare, era stato ritenuto responsabile per aver omesso di portare a esecuzione una sentenza favorevole ai patrocinati pronunciata dal Tar nell'ambito di un giudizio amministrativo volto a far dichiarare l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata dall'autorità comunale a dei contro-interessati. Non solo. Il legale, dopo aver inviato al sindaco una diffida ad adempiere, aveva successivamente revocato detto atto comunicando l'avvenuta bonaria composizione della controversia e paralizzando, di fatto, l'effetto della diffida. 

Il difensore si era opposto alla decisione di specie sostenendo che nel momento dell'emissione della sentenza da parte del Tar era esaurito il rapporto giudiziario pendente tra le parti e, conseguentemente, il mandato alle liti. In assenza della pendenza del giudizio, non poteva, cioè, configurarsi alcuna ipotesi di patrocinio infedele a suo carico. 

Diversa la posizione dei giudici di legittimità secondo cui, nella specie, erano ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del delitto di infedele patrocinio; in particolare – sottolinea la Corte – perchè la condotta del legale possa essere considerata infedele non è necessario che la stessa si concretizzi attraverso atti o comportamenti processuali. Nel caso in esame, il legale aveva di fatto concretizzato uno “sviamento dai canoni deontologici professionali” avendo impedito ai clienti di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy