Indennizzo esteso ai danni da vaccino antinfluenzale

Pubblicato il 15 dicembre 2017

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo in favore di chiunque abbia subito menomazioni alla propria integrità psico-fisica, per effetto di vaccinazioni contro il virus influenzale; sempre che sia provato il nesso di causalità tra dette lesioni e la somministrazione della vaccinazione.

La Legge sottoposta alla censura della Corte Costituzionale, difatti, contempla l’indennizzo solo in favore di chi abbia subito danni permanenti in conseguenza di una vaccinazione obbligatoria, mentre quella contro il virus influenzale è meramente “raccomandata” dalle pubbliche autorità sanitarie.

Vaccinazione raccomandata, eventuale pregiudizio a carico dello Stato

La tecnica della raccomandazione, sottolinea in proposito la Consulta, esprime una maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale ed al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, ma è pur sempre indirizzata ad ottenere la migliore tutela della salute come interesse (anche) collettivo, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. In questo senso, non c’è differenza tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale, ossia, è solo uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie per la difesa della salute collettiva, esattamente come, del resto, la raccomandazione.

Pertanto, anche in tale ultimo caso (ovvero, di mera raccomandazione della somministrazione vaccinale), le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio individuale; mentre, di converso, sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.

In altri termini, alla luce di dette considerazioni, la collettività (dunque lo Stato) deve sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata da vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe del resto irragionevole riservare a coloro che abbiano aderito alle relative raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie, un trattamento deteriore rispetto a coloro che abbiano, invece, ubbidito ad un precetto.

Estensione dell’indennizzo, non riduce il grado di affidabilità del vaccino

E’ quanto si legge, in sintesi, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 268 pubblicata il 14 dicembre 2017, ove è stato altresì chiarito che l’estensione del diritto all’indennizzo non comporta valutazioni negative circa il grado di affidabilità scientifica delle vaccinazioni antinfluenzali. Al contrario, la previsione dell’indennizzo – sempre che sia appurato il nesso di causalità tra vaccinazione e danno permanente – permette di estendere il “patto di solidarietà” tra l’individuo e la collettività, così da rendere più serio ed affidabile il programma sanitario di diffusione della copertura vaccinale.

 

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