Le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro possono beneficiare della prestazione una tantum, disciplinata dal Decreto 19 novembre 2008, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ai sensi dell’art. 3, del Decreto in commento l’erogazione della prestazione è subordinata alla presentazione della relativa istanza, entro 40 giorni dalla data del decesso, da parte di uno solo degli aventi diritto, alle sedi competenti per territorio dell’Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato. A tal proposito, si rammenta che il beneficio spetta anche ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro privi di assicurazione.
Le risorse per il finanziamento della prestazione sono erogate dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata dall’art. 2, comma 534, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La misura della prestazione è commisurata al numero dei familiari superstiti del lavoratore ed è annualmente determinata in base alle risorse disponibili.
Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Ministeriale 10 giugno 2021, n. 130, ha determinato l’importo della prestazione in relazione al numero di superstiti del nucleo familiare, in misura pari a:
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