Con il cedolino di luglio 2022 (o successivamente in specifici casi) i pensionati riceveranno l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dal cd. Decreto Aiuti ed energia.
L'indennità, in base all'articolo 32, commi 1-7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è riconosciuta d’ufficio in favore di pensionati, di titolari di trattamenti di natura assistenziale e di titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione tra cui anche l’indennità mensile del contratto di espansione e l'assegno di esodo o isopensione.
Vediamo di seguito a chi spetta il bonus e chi invece non lo riceverà in base alle istruzioni emanate dall'INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022.
In via generale, l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro” (articolo 32, comma 1, decreto-legge n. 50/2022).
L’indennità una tantum, corrisposta d’ufficio, spetta ai soggetti:
Il beneficio spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 se il trattamento è confermato senza soluzione di continuità. Inoltre, l'INPS ha chiarito che se per i titolari di assegno ordinario di invalidità al 30 giugno 2022 è in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL:
In caso di contitolarità di pensione ai superstiti, il bonus va erogato a ciascun contitolare in misura intera. La verifica dei requisiti reddituali è però personale.
L’indennità una tantum non spetta ai soggetti titolari:
L'indennità una tantum pari a 200 euro spetta anche ai titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione” con decorrenza entro il 30 giugno 2022, anche se erogate successivamente. Tra questi l'INPS annovera le seguenti prestazioni:
- l’APE sociale;
- l’APE volontario;
- l’indennizzo commercianti;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
- l'assegno di esodo o isopensione;
- l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità è corrisposta d’ufficio ai titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
- pensione di inabilità;
- assegno mensile per invalidi civili parziali;
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non riversibile, per sordi;
- assegno sociale e pensione sociale.
I soggetti prima indicati devono risultare residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.
Nel computo del reddito personale non rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Per l’individuazione del reddito del 2021 vengono presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:
Il comma 3 del citato articolo 32 prevede che l'indennità una tantum per pensionati:
L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 ed erogata:
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, sono informati dell’erogazione con nota sul cedolino, invio di SMS e/o e-mail (se i disponibili negli archivi dell’Istituto), notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato o notifica mediante App “IO”.
L'INPS metterà a disposizione, nella sezione personale “MY INPS”, un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” con la quale Il pensionato potrà visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata e le motivazioni della eventuale mancata corresponsione dell'indennità sulla mensilità di luglio 2022.
Se il pensionato è consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
Attenzione ai controlli effettuati dall'Ente erogatore e che riguarderanno principalmente la situazione reddituale.
In caso di somme corrisposte in eccedenza, l'Ente erogatore provvederà alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
Sul punto l'INPS chiarisce che l'erogazione delle indennità una tantum avviene in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni e delle verifiche. Arriveranno però dettagliate istruzioni in merito.
SI |
NO |
Pensioni |
|
Pensioni, anche in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti |
Pensioni esclusivamente estere o di organismi internazionali Pensioni e rendite facoltative Vitalizi e altre rendite |
Trattamenti di accompagnamento alla pensione |
|
APE sociale (legge 11 dicembre 2016, n. 232) |
|
APE volontario (articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016) |
|
Indennizzo commercianti (D.Lgs 28 marzo 1996, n. 207) |
|
Assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà (articolo 26, comma 9, lett. b), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148) Isopensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92) |
|
Indennità mensile del contratto di espansione (articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs n. 148/2015) |
|
Trattamenti di natura assistenziale |
|
Pensione di inabilità (articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5) |
|
Assegno mensile per invalidi civili parziali (articolo 13 della legge n. 118/1971) |
|
Pensione, non riversibile, per i ciechi assoluti o parziali (legge 10 febbraio 1962, n. 66) |
|
Pensione, non riversibile, per sordi (articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381) |
|
Assegno sociale (articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995) |
|
Pensione sociale (articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153) |
|
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".