Indennità specializzandi Interessi dalla mora

Pubblicato il 18 maggio 2016

La Corte di cassazione si è pronunciata nuovamente nell’ambito della vicenda dei medici specializzandi iscritti nel 1983, evidenziando come l’indennità agli stessi riconosciuta ex articolo 11 della Legge n. 370/1999 abbia natura di debito di valuta e che, pertanto, i relativi interessi e il maggior danno possono essere riconosciuti solo dall’eventuale atto di messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giurisdizionale.

Debito di valuta

Ed infatti – precisano i giudici di legittimità – alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie è stata sostituita un’obbligazione indennitaria avente natura, appunto, di debito di valuta, a cui sono applicabili le regole generali di cui agli articoli 1219 e 1224, comma 1, del Codice civile.

Nella vicenda esaminata dalla Suprema corte, in particolare, è stata parzialmente riformata la decisione di merito nella parte relativa alla decorrenza degli accessori del credito.

Per la Cassazione – sentenza n. 10087 del 17 maggio 2016 - non risultando, nella specie, precedenti atti di costituzione in mora, gli interessi e gli accessori non potevano che decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Primo via libera al DDL lavoro: guida alle novità per datori di lavoro e professionisti

10/10/2024

Recesso tipico e compravendita di partecipazioni: configurazione di abuso di diritto

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy