La Corte di cassazione si è pronunciata nuovamente nell’ambito della vicenda dei medici specializzandi iscritti nel 1983, evidenziando come l’indennità agli stessi riconosciuta ex articolo 11 della Legge n. 370/1999 abbia natura di debito di valuta e che, pertanto, i relativi interessi e il maggior danno possono essere riconosciuti solo dall’eventuale atto di messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giurisdizionale.
Ed infatti – precisano i giudici di legittimità – alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie è stata sostituita un’obbligazione indennitaria avente natura, appunto, di debito di valuta, a cui sono applicabili le regole generali di cui agli articoli 1219 e 1224, comma 1, del Codice civile.
Nella vicenda esaminata dalla Suprema corte, in particolare, è stata parzialmente riformata la decisione di merito nella parte relativa alla decorrenza degli accessori del credito.
Per la Cassazione – sentenza n. 10087 del 17 maggio 2016 - non risultando, nella specie, precedenti atti di costituzione in mora, gli interessi e gli accessori non potevano che decorrere dalla data della domanda giudiziale.
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