Con il messaggio n. 1657/2022, l’Inps comunica l’avvenuta introduzione di aggiornamenti procedurali in ordine alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché alla lavorazione delle pratiche stesse, volti a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 239, della legge di bilancio 234/2021.
La legge di bilancio 2022 ha infatti esteso la tutela della maternità e della paternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, a quelle autonome ed imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, stabilendo che l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
La tutela è riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle medesime condizioni reddituali.
· Lavoratrici e lavoratori autonomi:
sono indennizzabili i 3 mesi successivi ai 5 mesi di maternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto), a condizione che sussista la regolarità contributiva sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia di quelli relativi agli ulteriori 3 mesi.
· Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata:
alle libere professioniste iscritte alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità di maternità per i 3 mesi successivi ai 3 mesi successivi al parto (4 mesi in caso di flessibilità) o ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto. In questo caso il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato poiché trattasi di un prolungamento senza soluzione di continuità del periodo indennizzabile.
· Lavoratrici iscritte alla Gestione separata non libere professioniste:
è riconosciuta un’indennità di maternità per i 3 mesi successivi al parto (4 mesi in caso di flessibilità), per i 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto e per i 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata.
La domanda va presentata - informa il messaggio n. 1657/2022 - esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web Inps, il Contact center integrato o gratuitamente tramite i patronati.
Al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata (anche adottivo o affidatario) ed avente i requisiti necessari, è erogata un'indennità di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino.
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