Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ecco come presentare le istanze di riesame

Pubblicato il 19 giugno 2024

Arrivano dall’Inps le istruzioni sulla presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in caso di reiezione delle domande di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo relative all’anno di competenza 2022.

Prima di analizzare quanto riportato nel messaggio n. 2258 del 17 giugno 2024, facciamo una breve panoramica di tale misura economica introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 a sostegno di un settore caratterizzato da una elevata precarietà, cresciuta però in modo rilevante dopo la pandemia da Covid 19.

Destinatari e requisiti

Destinatari

L’indennità di discontinuità spetta ai seguenti lavoratori, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

Requisiti

L’indennità è riconosciuta dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

Indennità di discontinuità, quanto dura e a quanto ammonta

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate per maternità, malattia, infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

Esclusivamente per l’anno di competenza 2022, oggetto del messaggio n. 2258/2024, l’indennità (la cui domanda è stata presentata entro il 15 dicembre 2023) è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2022, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023.

Istruttoria e liquidazione

Venendo all’argomento oggetto del messaggio n. 2258 del 17 giugno 2024, l’Inps chiarisce che l’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Esiti delle domande

I Patronati o gli interessati possono consultare gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, accedendo, attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), alla sezione del sito www.inps.it, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione si trovano nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Nell’allegato al messaggio n. 2258 è riportato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022 .

Come presentare istanza di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per quelle con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Termine

Il termine, non perentorio, per proporre riesame è fissato al 17 luglio 2024, o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Ricorsi amministrativi: come fare

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Sede Inps che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso va presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati provinciali, in presenza di profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dal provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Decadenza

Infine, con riferimento all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, l’Inps ricorda che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, vale a dire:

NOTA BENE: In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla domanda di prestazione - costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione - che rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza.

FAQ

1. Cos'è l'indennità di discontinuità? L'indennità di discontinuità è una misura economica introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 per sostenere i lavoratori del settore dello spettacolo, caratterizzato da una elevata precarietà, accentuata dalla pandemia da COVID-19.

2. Chi sono i destinatari dell'indennità di discontinuità? L'indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, tra cui:

3. Quali sono i requisiti per ottenere l'indennità? Per ottenere l'indennità, i lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

4. Come viene calcolata l'indennità di discontinuità? L'indennità è riconosciuta per un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, con un limite massimo di 312 giornate annue complessive. Per l'anno 2022, l'indennità è pari al 90% delle giornate accreditate, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.

5. Come posso presentare un'istanza di riesame in caso di reiezione della domanda? L'istanza di riesame può essere presentata accedendo alla sezione del sito INPS dove è stata presentata la domanda, selezionando la funzione "Richiedi riesame". È necessario esporre le motivazioni dell'istanza e allegare eventuale documentazione di supporto. L'istanza deve essere presentata entro il 17 luglio 2024, o entro un mese dalla conoscenza della reiezione se successiva.

6. Cosa devo fare se desidero presentare un ricorso amministrativo? Il ricorso amministrativo deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo. Può essere inoltrato online tramite il sito INPS, autenticandosi con la propria identità digitale, oppure tramite gli Istituti di Patronato o gli intermediari autorizzati.

7. Qual è il termine per proporre un'azione giudiziaria in caso di diniego dell'indennità? Il termine per proporre un'azione giudiziaria è di un anno, decorrente dall'esaurimento del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini per il compimento del procedimento stesso. Specificamente, dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo, dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso in assenza di decisione, o dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell'INPS.

8. Come posso consultare gli esiti della mia domanda di indennità di discontinuità? Gli esiti delle domande possono essere consultati accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" sul sito INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS). Gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande” e i dettagli delle reiezioni nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy